[A] Sulla decorrenza del termine per la denuncia del pericolo di rovina o gravi difetti nella costruzione di un immobile di cui all’art. 1669 c.c. [B] Sulle conseguenze dell’approvazione, da parte del committente, dei lavori eseguiti dall’appaltatore in presenza di vizi immediatamente riconoscibili in materia di appalto. [C] Sulle conseguenze e sui comportamenti a seguito dei quali, anche in giudizio, deve ritenersi che l’appaltatore abbia effettuato il riconoscimento della presenza di vizi e difformità dell’opera in materia di appalto, con particolare riguardo al caso in cui l’appaltatore si attivi per rimuovere i vizi denunciati dal committente senza richiedere pagamenti aggiuntivi. [D] Sulla posizione giuridica del direttore dei lavori negli appalti pubblici e sui casi in cui sussiste la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti per i danni da egli cagionati nell’espletamento dell’incarico.
SENTENZA N. ****
[A] “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art.1669 cod. civ. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva ...